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Tue, 23 Jun 2009 10:50:00

Italiani all'estero, Di Biagio (PdL) sollecita provvedimento definitivo per eliminare doppia imposizione fiscale




“Purtroppo dalla circolare inps del 1999 non è stata definita alcuna altra indicazione o correzione di quanto fino ad ora disposto e ad oggi l’Inps provvede alla normale tassazione italiana"





“Malgrado una convenzione, datata 1992, e varie circolari amministrative, molti connazionali residenti in Francia continuano ad essere assoggettati ad un regime di doppia imposizione fiscale a causa di un semplice problema di interpretazione normativa. Appare dunque prioritario da parte del nostro Governo intervenire nelle sedi opportune per colmare questa pesante e deleteria condizione che ha reso complessa la vita a molti italiani”. Questo il commento di Aldo Di Biagio, responsabile italiani nel mondo del PdL, promotore di un’interrogazione rivolta a Frattini, Tremonti e Sacconi, firmata anche da Guglielmo Picchi, nella quale si sottolinea che “tenendo conto degli impegni assunti dai Governi di vario orientamento politico, quali iniziative intendono intraprendere al fine di rettificare e chiarire la normativa esistente e le sue varie interpretazioni e al fine di eliminare la doppia imposizione fiscale tra l’Italia e la Francia ed in quali tempi si intenda intervenire per risolvere tali problemi”.

“Dato che – si evidenzia nel testo - la Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, all’art. 18 comma 2 dispone che  “le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, e questo dovrebbe rappresentare un’eccezione alla disposizione generale contenuta nel primo comma dello stesso articolo”.

“Con la circolare n. 176 del 1999 – continua il testo - l’Inps ha provveduto ad operare la ritenuta alla fonte sulla generalità delle pensioni erogate dall’ente previdenziale ai residenti italiani in Francia, facendole rientrare di fatto nell’ambito dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale di cui al comma 2 dell’art. 18 e L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 41 del 2003 ha identificato nell’ambito della “sicurezza sociale” soltanto le pensioni sociali a carattere non contributivo erogate a soggetti privi di tutela per cui anche la generalità dei trattamenti a carattere contributivo corrisposti dall’Inps dovrebbe rientrare nell’applicativo del comma primo dell’art.18, con conseguente tassazione esclusiva nello stato di residenza”.

“Purtroppo – si legge – dalla circolare inps del 1999 non è stata definita alcuna altra indicazione o correzione di quanto fino ad ora disposto e ad oggi l’Inps provvede alla normale tassazione italiana, respingendo le domande di esenzione dall’imposizione prodotte dai connazionali residenti in Francia, al contrario di come avviene in genere per gli altri Stati con i quali sono state intavolate Convenzioni bilaterali ed i Governi che si sono avvicendati, chiamati a rispondere sul sussistere di una tale condizione, hanno evidenziato in più occasioni il proprio impegno e la propria volontà a superare le criticità dovute alla cattiva interpretazione di una norma”.


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