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Home / Italiani all' estero / Italiani all'estero e minori contesi, Il Mae a ItaliachiamaItalia: "L’ufficio competente? Il IV della Dgie" - di Barbara Laurenzi
Mon, 01 Feb 2010 20:48:00

Italiani all'estero e minori contesi, Il Mae a ItaliachiamaItalia: "L’ufficio competente? Il IV della Dgie" - di Barbara Laurenzi




Dopo settimane di richieste da parte della redazione di Italia chiama Italia sui casi di sottrazione internazionale di minori, raccontati dalle lettere dei lettori, arriva la risposta del ministero degli Affari esteri. Che, però, non rappresenta una presa di posizione in favore o contro l’operato dello Jugendamt, contestato da molti di coloro che ci hanno scritto. Sono linee guida semplici e chiare quelle che arrivano dal ministero e che mirano a spiegare il ‘modus operandi’ generale. Ad esempio, a chi rivolgersi e quale tipo di appoggio ottenere in caso di bisogno.

di Barbara Laurenzi




Roma - A chi si può rivolgere un genitore italiano, se suo figlio rimane coinvolto in un caso di sottrazione internazionale di minore? Lo avete domandato voi, cari lettori, a ItaliachiamaItalia, attraverso gli accorati appelli delle vostre lettere, e ItaliachiamaItalia ha girato la domanda al ministero degli Affari esteri, per avere una risposta attendibile e ufficiale, al di fuori di qualsiasi colore politico.

Le uniche indicazioni che si ottengono dal Mae, però, sono di carattere generale. Ogni caso rappresenta una storia a parte e le spiegazioni fornite dal ministero vanno poi applicate ai casi specifici. In particolare, se si parla di Jugendamt. Questa struttura, infatti, fa parte dell’ordinamento giuridico tedesco ed è proprio la sua natura ad impedire un ipotetico intervento da parte delle autorità italiane.

LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

È possibile, casi specifici a parte, che all’interno del ministero degli Affari esteri non esista un ufficio preposto a sostenere gli italiani che si trovano in questa situazione? La risposta alla prima domanda che, a vostro nome, abbiamo posto al Mae è più semplice del previsto. L’ufficio competente è l’Ufficio IV - Cooperazione giudiziaria internazionale, questioni legali, tutela e protezione dei cittadini italiani all’estero - della Direzione generale degli italiani all’estero.

L’ufficio svolge numerose seguenti attività di tutela e protezione dei cittadini italiani all’estero: ricerche di connazionali; prestiti con promessa di restituzione e rimpatri consolari, rimpatri sanitari, profughi italiani, traslazione salme, visite mediche fiscali, assistenza ai familiari di detenuti italiani all’estero, legalizzazioni, successioni, pensioni di guerra; sottrazione internazionale di minori; cooperazione giudiziaria internazionale civile e penale; estradizioni; trasferimento dei detenuti; rogatorie civili e penali; comunicazione di arresti; notifiche civili, penali ed amministrative; trasmissione di atti extragiudiziari.

E, in concreto, a chi può rivolgersi il genitore italiano di un minore illecitamente condotto all’estero dall’altro genitore? La spiegazione del Mae è precisa. Se lo Stato in cui il minore è stato condotto è parte della Convenzione dell’Aja del 1980 o destinatario del regolamento CE n. 2201/2003, l’autorità centrale designata per l’Italia è il dipartimento di Giustizia minorile presso il ministero di Giustizia. Negli altri casi il genitore deve rivolgersi direttamente al ministero degli Affari Esteri, se residente in Italia, e alle rappresentanze diplomatico-consolari competenti, se residente all’estero.

Se un genitore italiano, a cui è stato sottratto il figlio minore, decide di seguire le indicazioni del ministero, che tipo di assistenza può ricevere? Le rappresentanze diplomatico-consolari possono sensibilizzare autorità od organismi locali, seguire l’azione delle autorità di polizia per ricercare il minore sottratto, effettuare tentativi di conciliazione tra le parti, effettuare visite consolari al minore conteso, consigliare legali di fiducia e sostenere le loro azioni, esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console e, infine, presenziare alle udienze che riguardano gli interessi e i diritti del minore.

Come può il genitore italiano  prevenire la sottrazione del figlio minore? Secondo il ministero, nei casi di coppie miste, è opportuno informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello  stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore, provvedere al riconoscimento del provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza) nello stato di appartenenza dell’altro genitore, ovvero avviare direttamente in quello stato analoga procedura, chiedere al giudice tutelare di vietare l’espatrio del genitore straniero senza il consenso dell’altro, allorché si sia ottenuta la custodia legale del minore e verificare che il divieto risulti iscritto nelle liste di frontiera, verificare che il genitore non affidatario non abbia ottenuto l’iscrizione del figlio sul proprio passaporto senza consenso, allorché l’affidamento sia congiunto, o che non abbia ottenuto un passaporto di altra nazionalità per il minore.

Infine, il ministero precisa quali sono i casi in cui lo Stato italiano parla di sottrazione internazionale di minore: quando il minore è stato illecitamente condotto all’estero ad opera del genitore non esercente l’esclusiva potestà sottraendolo dal luogo di residenza abituale, quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale dal genitore non esercente l’esclusiva potestà in violazione del diritto di affidamento o del diritto di visita.


Barbara Laurenzi - Italia chiama Italia



















































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