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Thu, 04 Feb 2010 18:45:00

Italiani all'estero, Comites e Cgie: Gli emendamenti del Sen. Firrarello (PdL) alla bozza Tofani




Nove emendamenti quelli presentati da Giuseppe Firrarello (Pdl), presidente del Comitato per le questioni degli italiani all’estero




E' scaduto oggi alle 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sulla riforma di Comites e Cgie noto come Bozza Tofani, dal nome del senatore del Pdl relatore del ddl all’esame della Commissione Affari Esteri.
 
Nove quelli presentati da Giuseppe Firrarello (Pdl), presidente del Comitato per le questioni degli italiani all’estero: uno per facilitare la formazione di Comites in Africa, per cui si stabilisce un numero minino di italiani di 3000 invece di 5000; eliminare i membri del Cgie nominati dagli Intercomites; cambiare il metodo di voto, eliminando quello per corrispondenza in favore di seggi da allestire in loco, e prevedere l’invio agli elettori della tessera elettorale; equiparare le operazioni di scrutinio a quelle previste per l’elezione della Camera; ridimensionare la presenza di regioni e province autonome nel Cgie. Infine, sulla composizione del Cgie, Firrarello propone 80 membri, di cui 20 di nomina governativa. Di seguito il testo integrale degli emendamenti.

"Articolo 1 (Istituzione)
Al comma 4, dopo le parole "almeno cinquemila cittadini italiani", aggiungere "in Africa tale numero è ridotto a tremila cittadini italiani".

Articolo 5 (Comitato dei presidenti)
Sopprimere il comma 4.

Articolo 12 (Sistema elettorale e formazione delle liste)
Al comma 1, sostituire le parole "il voto è espresso per corrispondenza", con le parole "gli elettori votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. tali sezioni sono istituite presso i consolati d’Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli Affari Esteri e di altre Amministrazioni dello Stato italiano".

Articolo 14 (Stampa e invio del materiale elettorale)
Sostituire l’articolo con il seguente: "Il Ministero degli Affari Esteri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali, per la stampa del materiale elettorale, per il rilascio del certificato elettorale o della tessere elettorale da inviare all’elettore italiano all’estero".

Articolo 16 (Costituzione dei seggi elettorali)
Sostituire il comma 1 con il seguente: "presso ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti espressi dagli elettori".

Articolo 17 (Operazioni di scrutinio)
Sostituire il comma 1 con il seguente: "Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano el disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del tsto unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo". Sopprimere i commi 2 e 5.

Articolo 25 (Composizione Cgie)
Sostituire l’articolo con il seguente:
"1.Il consiglio è composto da 80 membri dei quali 60 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 3.
2. Ne fanno parte di diritto i Presidenti degli Intercomites di ciascun Paese in rappresentanza delle comunità italiane all’estero. I restanti membri sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese, o gruppi di Paesi, dai componenti dei Comites, regolarmente costituiti e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 40% dei componenti dei Comites secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 35. Le aree territoriali nelle quali si procede all’elezione dei membri aggiuntivi e la relativa ripartizione numerica sono determinati con il decreto di cui all’articolo 3 della presente legge.
3. Ne fanno parte di diritto il Presidente della Conferenza elle Regioni e delle Province Autonome e due membri dallo stesso designati, il presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (Anci), il Presidente della Federazione Unitaria della stampa italiana all’estero (Fusie) ed il Presidente dell’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero). I restanti membri di nomina governativa sono designati come segue:
a. otto dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;
b. cinque dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel).
4. Ai lavori del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i parlamentari".

Articolo 27 (Organi)
Al comma 1, sopprimere la lettera e.
Al comma 2, sostituire la parola "cinque" con la parola "quattro" e sopprimere le parole "e uno in rappresentanza delle regioni".
Al comma 3, sopprimere il periodo "il Vice presidente in rappresentanza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è eletto tra i componenti la Commissione regionale".
Sopprimere il comma 7.
Al comma 8, sopprimere le parole "e la commissione regionale".
Articolo 30 (Durata in carica dei componenti)
Al comma 2, sopprimere le parole "presidente di Comitato" e "assessore".
Al comma 3, sostituire le parole "comma 3" con le parole "comma 2".


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