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Italiani all'estero e Rai, La proposta di Narducci (Pd) e Di Biagio (PdL): Un canale internazionale di informazione "da" e "per" l'estero
Wed, 10 Mar 2010 19:15:00 Italiani all'estero e Rai, La proposta di Narducci (Pd) e Di Biagio (PdL): Un canale internazionale di informazione "da" e "per" l'estero
Presentata la proposta di legge Narducci-Di Biagio oggi alla Camera: una nuova Raitalia
Un canale televisivo dedicato all’informazione "da" e "per" gli italiani all’estero che inneschi finalmente un "processo sinergico" tra le collettività italiane nel mondo e il Paese Italia coinvolgendo appieno le regioni. Questo, in strema sintesi, l’obiettivo della proposta di legge Narducci-Di Biagio presentata questa mattina alla Camera durante una conferenza cui hanno partecipato l’onorevole Narducci (Pd) e il giornalista Giovanni Abelli, coordinatore del Gruppo di Lavoro "Infoestero" che ha collaborato alla stesura del testo. Assente Di Biagio, trattenuto dal voto in Aula.
Il testo - "Principi generali concernenti l'informazione italiana per l'estero e gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in materia di produzione e trasmissione di programmi realizzati presso le comunità italiane all'estero" – proprio ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Esteri e Cultura e sarà sottoposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Trasporti, Attività produttive e a quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
"Quello che inizia oggi è un lungo percorso: dibattiamo su queste cose da 40 anni, soprattutto sull’informazione di ritorno, ed è ora di rilanciare la questione-informazione anche se il momento non appare dei più felici", ha esordito Narducci, riferendosi ai ben noti tagli del "Milleproroghe" che "rischiano di stendere un velo su questa proposta di legge", il cui obiettivo è quello di "creare sinergia nel sistema informazione tra le collettività italiane all’estero e l’Italia, coinvolgendo le regioni e gli enti locali".
Si tratta, ha aggiunto, "di creare un modello vincente di cooperazione nella convinzione che l’informazione, insieme alla promozione degli italiani all’estero, sia un aspetto fondamentale di una strategia premiante che proietti l’Italia sugli scenari mondiali".
La proposta di legge, dunque, mira alla creazione di "un canale internazionale che accompagni il Sistema Italia" così come da anni fanno paesi come Spagna, Inghilterra e Germania per le rispettive realtà, avendo a disposizione, però, "ben altre risorse di quelle che l’Italia assegna a Rai Italia". Risorse, ha ricordato Narducci, "che quest’anno sono state ulteriormente ridotte di più del 20%".
E se il Milleproroghe ha "tagliato" del 50% i fondi alla stampa con una decisione "irricevibile e anticostituzionale", la proposta di legge potrebbe essere anche "un’opportunità per riportare l’attenzione sul tema nodale dell’informazione" e "scongiurare il rischio di distruggere un sistema faticosamente creato" negli anni. "Non c’è bisogno di grandi investimenti, anche perché gli italiani all’estero danno all’Italia più di quanto ricevano", ma "la rete degli italiani nel mondo ha bisogno di comunicare al Paese: penso alle storie di ricercatori italiani divenuti grandi all’estero, ai nostri imprenditori nel mondo, alla cultura, e, in generale, all’affetto enorme che queste comunità plurali integrate in Paesi e Continenti diversi che l’Italia deve conoscere". Conoscenza preludio di un interesse che "non faccia disperdere questo immenso patrimonio proprio ora che si lavora per "recuperare" le nuove generazioni".
Il canale televisivo internazionale – che dovrebbe essere trasmesso anche in Italia e in Europa –avrebbe come scopo anche quello di veicolare un’immagine dell’Italia diversa da quella riportata dai giornali esteri "che riportano solo scandali e gossip" e, ha concluso Narducci, di "mettere a frutto le peculiarità del nostro Paese".
Per Abelli – coordinato di "Infoestero" da lui definito come "un pensatoio, un club, una libera associazione di esperi e rappresentanti regionali che da più di 10 anni producono idee" – la particolarità dell’iniziativa risiede innanzitutto nel fatto che "per la prima volta si inserisce in un testo di legge ciò di cui di discute ormai da anni sul tema-informazione". In secondo luogo, "si coinvolgono le regioni nella programmazione di un canale che avrà non meno del 20% di programmi originali". Infine, "si sottolinea l’importanza dell’informazione di ritorno cui è dedicato un intero articolo – il numero 4".
"Rispetto a quanto fa oggi Rai Italia la programmazione originale raddoppierebbe. Rai Italia – ha detto Abelli – da canale per gli emigrati diventerebbe un canale internazionale. Certo, una proposta di legge non può invadere né la libertà di stampa né quella di impresa, ma le regioni devono essere coinvolte perché ormai sono loro la fonte maggiore di notizia sugli italiani all’estero".
Il nuovo canale, ha spiegato Abelli, "conterrà molta attualità, informazioni di servizio e programmi in stile rotocalco, servendosi, per i contributi dall’estero, anche di liberi professionisti (service) locali che comunque costerebbero meno di un inviato Rai".
Di tutto questo si parlerà diffusamente domani, in un Convegno dal titolo "L’informazione "da" e "per" gli italiani all’estero" in cui verranno presentati anche "numeri 0" di programmi del nuovo canale.
La proposta di legge si compone di 5 articoli. Li riportiamo integralmente di seguito.
"Art. 1. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge è definita "informazione italiana per l'estero" la produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi indirizzati agli utenti italiani all'estero. È definita altresì "informazione di ritorno" la produzione e la programmazione di contenuti radiotelevisivi realizzati nel mondo presso le comunità italiane all'estero e trasmessi in Italia.
Art. 2. (Princìpi generali). 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dello stretto legame tra le comunità italiane all'estero e le rispettive regioni di provenienza e organizzazioni di cittadini italiani residenti all'estero, promuove un sistema integrato di coordinamento delle risorse economiche destinate all'informazione italiana per l'estero. 2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 11 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato "testo unico", è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri della programmazione ai quali attenersi nelle convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti analoghi al fine di tenere conto delle esigenze delle comunità italiane all'estero".
Art. 3. (Informazione italiana per l'estero). 1. Nella definizione dei contenuti della programmazione per l'estero della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro dello sviluppo economico, nel fissare le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui al comma 4 dell'articolo 45 del testo unico, tengono conto delle proposte delle associazioni degli italiani all'estero e delle realtà regionali al fine di promuovere il "sistema Italia" attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze italiane, delle iniziative culturali e imprenditoriali e delle concrete possibilità di interscambio economico-sociale con le comunità italiane all'estero e, in particolare, con i giovani che ne fanno parte. 2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Tale società garantisce la trasmissione di contenuti originali relativi alle attività istituzionali, nazionali e regionali, e, più in generale, di contenuti finalizzati a valorizzare gli aspetti socio-economici, culturali e territoriali dell'Italia, per una quota non inferiore al 20 per cento della programmazione, con particolare attenzione all'informazione di servizio relativa a borse di studio delle regioni e di altri enti locali destinate ai giovani residenti all'estero, alla possibilità di studio e di formazione a tutti i livelli, alle opportunità concrete di interscambio, alle possibilità di lavoro, nonché di investimento, di promozione e di sviluppo delle attività economiche e del turismo".
Art. 4. (Contenuti radiotelevisivi dell'informazione di ritorno). 1. Al fine di favorire la piena e concreta partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica e sociale del Paese e di agevolare la conoscenza delle attività culturali, scientifiche ed economiche degli italiani all'estero, dopo il comma 5 dell'articolo 45 del testo unico è aggiunto il seguente: "5-bis. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo garantisce la produzione e la diffusione sulle reti nazionali, in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e sulle reti dedicate alle trasmissioni rivolte alle comunità italiane all'estero, di contenuti radiotelevisivi originali provenienti dalle comunità di cittadini italiani residenti all'estero per una percentuale non inferiore al 5 per cento delle rispettive programmazioni. In particolare, sulle reti nazionali, i contenuti di cui al presente comma possono essere inseriti nei programmi contenitori".
Art. 5. (Osservatorio nazionale dell'informazione italiana per l'estero). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito, senza oneri a carico dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale dell'informazione italiana per l'estero, con il compito di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di individuare adeguate strategie di promozione dei prodotti radiotelevisivi dell'informazione italiana per l'estero e dell'informazione di ritorno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge e dell'articolo 45 del testo unico, come modificato dal citato articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4 della presente legge". (aise)
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