Quante volte abbiamo discusso di questo tema? Voto per posta: sì o no? Chi ha seguito da vicino ciò che è successo nel voto estero del 2006, e ancora di più in quello del 2008, ormai ha definitivamente le idee chiare: il voto per corrispondenza è un imbroglio totale.
Nei mesi passati, più persone si sono espresse su questo tema. Tutti d’accordo: bisogna pensare ad altre soluzioni, il meccanismo elettorale all’estero non garantisce la sicurezza né la privatezza del voto. Imbrogliare, poi, è davvero troppo facile, con questo sistema.
Tuttavia, qualcuno continuava a sostenere, chissà con quale coraggio, che il voto per posta fosse l’unico modo per fare votare i connazionali oltre confine. Ora che quel qualcuno si è visto coinvolto in qualcosa di poco chiaro - per usare un eufemismo - come lo è il caso Di Girolamo, è molto più facile capire il perché. Sì, perché il voto per posta, così com’è, conviene: conviene ai disonesti, a coloro che sono pronti a fare carte false per vincere una poltrona in parlamento, o farla vincere a un proprio compare, meglio, a un proprio socio.
Proprio per evitare che in futuro certe cose succedano ancora, Filippo Berselli, senatore del Popolo della Libertà, torna alla carica. Vuole eliminare il voto per corrispondenza. Ci aveva già provato nella passata legislatura, ma il tempo è stato tiranno e non si è potuto concludere l’iter parlamentare per modificare la legge Tremaglia.
La proposta di legge di Berselli è composta da otto articoli. Ecco il testo integrale della pdl, cofirmata anche dal senatore Alberto Balboni, e assegnata alla Commissione Affari Costituzionali dove verrà esaminata in sede referente:
Art. 1.
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l’istituzione delle sezioni elettorali cade su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali o commerciali".
Art. 2.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse.
Art. 3.
1. All’articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da: «la scheda elettorale e la relativa busta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l’avviso che il diritto di voto può essere esercitato, nel giorno stabilito, presso le sezioni di cui al comma 2 dell’articolo 1. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. L’esercizio del voto avviene comunque la domenica precedente a quella stabilita per il voto in Italia.";
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5 le parole: «e una seconda scheda» fino alla fine del comma sono soppresse;
d) al comma 7 le parole: "le buste comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "plichi contenenti le schede votate";
e) il comma 8 è abrogato.
Art. 4.
1. All’articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: "dagli elettori" sono sostituite dalle seguenti: "dai consolati".
Art. 5.
1. All’articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "le buste inviate dagli elettori" sono sostituite dalle seguenti: "le schede votate";
b) al comma 3.
1) all’alinea, le parole: "e delle buste assegnate" sono sostituite dalla seguente: "assegnati";
2) alle lettere a) e b) la parola: "buste", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "schede";
3) la lettera c) è abrogata;
4) alla lettera d), alinea, le parole da: "delle buste esterne" fino a: "le buste interne" sono sostituite dalle seguenti: "dei plichi e l’inserimento nelle urne sigillate";
5) alla lettera d), n. 1), le parole da: "ciascuna" fino a: "spazio" sono sostituite dalle seguenti: "le schede recanti l’espressione del voto".
Art. 6.
1. All’articolo 18 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 7.
1. All’articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è abrogata;
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 8.
1. Il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio regolamento, le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali".
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