in allegato lo scritto del Ceed allo Jugendamt di Monaco di Baviera. Alla luce anche di queste ultime evidenze, trasmetto con la presente la richiesta di un intervento decisivo per tutelare attivamente i nostri concittadini coinvolti in una causa avanti un tribunale familiare tedesco e riportare in Italia senza ulteriori indugi Leonardo e Nicolò Colombo Ritter.
La consultazione del proprio fascicolo conservato presso lo Jugendamt e completo degli atti da quest’ultimo redatti non è mai accessibile ai diretti interessati per ‘ragioni di privacy’. Se si riesce ad averne accesso, il fascicolo viene prima “ripulito” degli scritti che il sistema tedesco preferisce non far conoscere. Anche per l’avvocato difensore è impossibile accedere a questi atti e, in caso questo avvenga, trascorrono in media 4-5 anni, è necessario attendere che il procedimento sia concluso e rivolgersi al tribunale amministrativo.
Il sig. Karrer è riuscito ad ottenere la visione degli atti e la settimana scorsa ha analizzato i tre fascicoli sul mio caso, prima che venissero “ripuliti”. In allegato il suo rapporto del lungo incontro con l’impiegata, Sig.ra Oddoy, ed il suo superiore, nonché gli importanti documenti mancanti nel fascicolo. Per chi non legge il tedesco, mi permetto un breve riassunto dello scritto, mentre resto in attesa di un celere riscontro ed intervento decisivo delle Autorità italiane.
Cordiali saluti
Marinella Colombo
“Il sig. Karrer ha informato lo Jugendamt che al Parlamento Italiano sono state presentate sette interrogazioni sul caso Colombo e che, a seguito dell’intervento di una eurodeputata italiana, il Parlamento Europeo attende ora dal Ceed delucidazioni sulle modalità dell’intervento dello Jugendamt nei procedimenti di giustizia familiare, sull’esempio di questo caso italo-tedesco.
Dalla visione degli atti è emerso come da questi mancassero informazioni determinanti che hanno dunque reso impossibile un intervento super partes di detta istituzione politica locale. Manca ad esempio ogni traccia dei contatti che i bambini avevano con il padre quando erano in Italia, mentre ora ogni contatto è istituzionalmente impedito, come si legge dagli allegati che mancano, ma che qui si uniscono e dalle richieste della Sig.ra Colombo, ritornate al mittente.
Della mediazione intrapresa in Italia non c’è traccia, benché ne fosse stata data comunicazione ad entrambe le Autorità centrali, tanto meno delle modalità della richiesta di rimpatrio: in qualità di genitore detentore del diritto di visita, il sig. Ritter non aveva titolo per inoltrare una richiesta di rimpatrio. Inoltre le decisioni del tribunale tedesco sono tutte provvedimenti provvisori. Mentre simili richieste avanzate dal genitore non-tedesco implicano mesi di attesa, il sig. Ritter ha visto soddisfatta ogni sua richiesta nel giro di uno/due giorni. Detti provvedimenti sono stati inoltre emessi volontariamente in modo unilaterale, mentre la D.ssa Colombo non era difesa, (manca negli atti comunicazione della revoca del mandato all’avv. tedesco Friedl) e non poteva essere presente per via del mandato di arresto internazionale emesso nei suoi confronti, assente anch’esso dagli atti.
Mancano i provvedimenti istituzionali emessi al fine di trasformare un procedimento civile in penale; trasformazione d’altronde già iniziata quando la D.ssa Colombo si trovava ancora in Germania, ancor prima del procedimento avanti la Corte d’Appello di Monaco. L’inserimento del genitore non-tedesco nelle liste dell’Interpol è evidentemente avvenuto perché in Germania il diritto di visita del genitore tedesco è più importante della necessità di mantenere un’occupazione per il sostentamento proprio e dei figli, (dato il non-pagamento degli alimenti) e del diritto di libera circolazione in Europa di una mamma non-tedesca. Questo inserimento “preventivo” nelle liste Interpol è stato effettuato sulla base di un semplice “sospetto” e viene ora allegato ad integrazione degli atti.
La criminalizzazione della D.ssa Colombo arriva ad impedirle di svolgere il proprio lavoro, poiché verrebbe arrestata in ogni aeroporto. Come un procedimento di affido avanti un tribunale familiare tedesco faccia del genitore non-tedesco una persona impossibilitata a esercitare il proprio lavoro è tema di un altro dibattito. Negli atti dello Jugendamt non è stato neppure possibile trovare il provvedimento provvisorio con il quale il giudice familiare condanna la D.ssa Colombo a 6 mesi di prigione o ad una ammenda di € 250.000, in caso si avvicini a meno di 200 metri ai propri figli. Non possiamo spiegarci come possano mancare dagli atti documenti di tale importanza.
Certo è che un simile provvedimento premeditato e preventivo può, nella prassi tedesca, rimanere in vigore per anni e dunque consiglieremo alla D.ssa Colombo di non accettare dalla Procura di Monaco la proposta di archiviazione per “mancanza di pubblico interesse”, ma di illustrare le sue motivazioni nell’ambito di un processo pubblico, aperto anche ai Governi della UE. Consiglieremo alla D.ssa Colombo di chiamare a testimoniare lo Jugendamt di Monaco ed il Giudice familiare. L’opinione pubblica deve sapere come, secondo il diritto tedesco, un giudice familiare tedesco che non ha mai visto né ascoltato il genitore non-tedesco possa condannarlo penalmente, senza che il terzo genitore, il genitore politico, lo Jugendamt, sollevi obiezioni a tutela dell’interesse dei bambini europei.
Abbiamo infine notato che tutti gli scritti che sono stati indirizzati al giudice riportano il timbro “Entwurf” (bozza). Così sono le disposizioni ci è stato spiegato. Certo è che questo permette di produrre documenti con gli stessi riferimenti, ma un contenuto diverso, in una versione definitiva. Anche di questo chiederemo spiegazioni con uno scritto separato. Possiamo in conclusione affermare che dalla visione degli atti emerge evidente l’impossibilità da parte dello Jugendamt, nel caso Colombo/Ritter, di dare al giudice la sua “raccomandazione” politica in modo neutrale, data l’enorme mancanza di informazioni, sconvenienti per la parte tedesca.
Pertanto preferiamo accogliere la proposta della Sig.ra Oddoy (Jugendamt) di organizzare un incontro con i genitori finalizzata a stabilire una soluzione nell’interesse superiore dei due bambini europei Nicolò e Leonardo.
Italia chiama Italia